A seguito di una consultazione con il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, si chiarisce quanto segue: per quanto concerne i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, il diritto attribuisce al Superiore maggiore competente la facoltà di concedere le lettere dimissorie per la ricezione del diaconato e del presbiterato (cfr. can. 1019 §1 CIC). Tale competenza, tuttavia, si limita alla presentazione del candidato all’ordinazione e non comporta la potestà di dispensare dalle condizioni stabilite dal diritto universale per la valida e lecita ricezione del sacramento dell’Ordine.
Ne consegue che la dispensa dal tempo richiesto per la ricezione degli Ordini sacri, trattandosi di materia che incide direttamente sulla disciplina sacramentale, attiene alla competenza del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, fatti salvi i privilegi concessi dal Santo Padre dopo l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983.
Tale chiarimento comporta una modifica della prassi finora seguita. Pertanto, i Superiori generali degli Istituti sono invitati a rivolgersi direttamente al Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per eventuali richieste di dispensa in materia.